L’accordo di riservatezza (NDA)

Il contratto di riservatezza, detto NDA ovvero “Non-Disclosure Aggreement” è ormai d’uso corrente all’estero. In alcuni settori, come lo sviluppo di videogiochi, fa parte del normale iter di un progetto. E’ importante capire che l’NDA è assolutamente slegato dal rapporto di lavoro; lo scopo di questo documento è unicamente quello di proteggere un’idea nel momento in cui per qualsiasi motivo (p.e. cercare fondi), dobbiamo comunicarla a terzi.

Il testo di un NDA è bilanciato e semplice da comprendere, e impone ad entrambe le parti di mantenere il segreto sulle idee e il relativo materiale fino alla pubblicazione del progetto. Analizziamone i punti più importanti:

Punto 1: Scopo
E’ una premessa importante, come vedremo in particolare nel punto 3.

Punto 2: Definizione delle informazioni riservate

Questo punto indica cosa è o non è considerata una informazione riservata, e i limiti entro cui viene tutelata.

Punto 3: Non uso e non divulgazione
Impedisce alle parti di usare o diffondere le informazioni riservate dell’altra parte. Qui entra in scena lo scopo definito nel punto 1, che definisce i limiti e le finalità entro cui una parte può utilizzare le informazioni riservate.

Punto 4: Mantenimento della riservatezza
Non solo una parte non può usare o divulgare informazioni, ma deve prendere tutte le misure necessarie per evitare che ciò avvenga.

Punto 5: Nessun obbligo
Qui è evidente come non si stia assolutamente parlando di un contratto di lavoro, e come l’NDA non vincola le parti a instaurare una collaborazione, ma solo a mantenere riservate le informazioni tra loro.

Punto 6: Annullamento
Questo è un punto ampiamente sottovalutato in Italia, ma fondamentale in qualunque accordo scritto. In mancanza di esso, infatti, se l’NDA viene contestato e un giudice decide che un qualsiasi punto non è valido, l’avvocato d’accusa può richiedere e ottenere l’annullamento dell’intero documento! Possiamo quindi dire che il punto 6 è quindi fondamentale non solo nell’NDA, ma in qualsiasi contratto.

Punto 7: Restituzione dei materiali
Questo punto è importante soprattutto perchè ribadisce che la proprietà intellettuale non viene ceduta, ma rimane di proprietà di chi l’ha fornita.

Punto 8: Nessuna licenza
Il punto 8 riprende quanto accennato nel punto precedente, chiarendo che non c’è nessuna cessione dei diritti d’autore da una parte all’altra.

Punto 9: Termine
Anche se in modo un po’ complicato, si riferisce a una qualsiasi pubblicazione di pubblico dominio (Internet compresa). Soprattutto, questa diffusione non deve essere attuata dalla parte ricevente (non azione). Questo implica che chi riceve le informazioni non può attuarsi per pubblicarle senza ulteriori accordi con la parte comunicante.

Punto 10: Rimedi
E’ importante chiarire che ogni possibile danno può essere risarcibile e quantificabile, anche in sede legale se necessario. La presenza di questo punto mette al riparo da molte possibili leggerezze nel trattare le informazioni riservate.

Punto 11: Conclusione
E’ bene definire le modalità di risoluzione di eventuali conflitti, indicando la sede legale designata (che in genere è il tribunale più vicino a voi) ed evidenziando che le parti accettano il testo dell’NDA.

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  • Lop

    ciao Furbina,

    ribadisco quanto ti ho scritto sul forum di Lavori Creativi: come ogni architettura legale, in Italia, c’e’ un margine di opinabilita’ estremamente ampio da discutere: significa che in caso di contestazioni non e’ cosi immediato o cosi chiaro chi abbia ragione senza passare per lunghi itinerari di contenzioso: in pratica questo rende lo strumento di difficile adozione soprattutto quando le due parti sono di dimensioni sbilanciate (esempio: la grande azienda e il singolo creativo – designer).

    in piu’, se l’accordo e’ ben fatto, e’ abbastanza esteso ed articolato da richiedere una lettura e una riflessione attente da parte di chi se lo vede sottoporre e lo legge: morale: nella circostanza di un primo approccio da parte di un creativo – proponente nei confronti di un’azienda, sembra difficile ottenere la fiducia incondizionata e l’impegno alla sottoscrizione di una scrittura simile:

    per tempi (che fai? aspetti un’ora in anticamera mentre il tuo interlocutore legge l’accordo e magari si consulta con i suoi legali?)
    per ruoli (quando ti presenti in azienda non sempre hai di fronte la persona titolata per sottoscrivere un accordo legale: che fai? chiedi di sottoporlo all’amministratore delegato e continui ad attendere in anticamera?)

    insomma intendiamoci: sono pienamente daccordo sul merito e sulla sostanza di questo strumento di tutela, solo che nella pratica lo vedo di difficile attuazione, soprattutto nel senso dei rischio di tramutarsi in un ostacolo alla proposta della propria professionalita’ piu’ che in uno strumento di protezione della stessa.

    • http://furbina.it Francesca

      Ciao Lop, grazie per aver scritto anche qui. :)

      Sinceramente non ho mai avuto problemi a sottoporre un NDA, nemmeno in aziende con più soci dove il singolo non decide autonomamente.
      Nelle esperienze che ho avuto, ho proposto e spiegato a voce l’utilità del documento e ne ho lasciata una copia all’interessato.
      In tutti i casi è stata firmata dopo una veloce lettura e restituita subito; ma se avessero voluto prendersi tempo avrebbero potuto restituirmela via fax o al prossimo incontro (dato che a quel punto la trattativa va avanti).

      Credo che gli ostacoli di cui parli dipendano soprattutto dal “come” proporre il documento. Forse sto per dire una banalità, ma… se si è in grado di vendere le proprie capacità e i propri servizi a grandi aziende, a maggior ragione dovrebbe essere relativamente facile proporgli l’NDA (che poi abbiano tempi lunghi o non lo accettino è un altro discorso)!